Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 32

Permessi sindacali retribuiti

In vigore dal 6 apr 1995
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all' non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni. 2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell', non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6) che cessa di avere efficacia il presente articolo 32 dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 770/94 per effetto dell'art. 54 del d.lgs n. 29/93.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-32

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