Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 37
Anzianità
In vigore dal 22 giu 1991
1. Al personale in servizio è attribuito, a tutti gli effetti, nei profili del nuovo ordinamento l'anzianità già riconosciuta al 1 luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente secondo le tabelle 2, 3 e 4 - fatta esclusione delle posizioni acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 - oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta data.
2. La predetta anzianità è utile o in sede di primo inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la progressione a re- gime nel livello superiore; ulteriori progressioni saranno riferite all'anzianità di livello.
3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente .
4. Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di anzianità di profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 dell' del presente accordo competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il predetto periodo, i seguenti importi annui lordi:
IV livello professionale............... L. 249.000
V livello professionale............... L. 197.000
VI livello professionale............... L. 170.000
VII livello professionale............... L. 143.000
VIII livello professionale............... L. 128.000
IX livello professionale............... L. 115.000
X livello professionale............... L. 98.000
5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano nei confronti del personale che abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o venti anni di anzianità di profilo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-37