Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 39
Durata e rilevazione dell'orario di lavoro
In vigore dal 22 giu 1991
1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di cui all' della legge 9 maggio 1989, n. 168, è fissato in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni.
2. L'osservanza dell'orario di lavoro è documentata per tutto il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.
3. Modalità diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove l'attività prestata comporti obiettive difficoltà di ricorso ai sistemi automatici generalmente adottati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-39