Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 25
Trattamento di missione
In vigore dal 22 giu 1991
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure intere lorde dell'indennità di cui all' comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 sono le seguenti:
livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600;
livelli professionali X e IX: L. 28.800.
2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato.
3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; attività epidemiologiche e biomediche;
b) attività di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche;
c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
d) attività di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attività continuative in galleria;
e) attività oceanografiche.
4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime condizioni di cui al comma 7 del predetto sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio;
in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-25