Capo II›Sez. I
Art. 20
Compiti del Servizio geologico nazionale
In vigore dal 11 apr 1993
1. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dall', comma 3, della legge, esercita le competenze previste all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare:
a) rileva, aggiorna e pubblica la carta geologica d'Italia, utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze;
b) rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale;
c) armonizza le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106;
f) esegue ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la previsione dei rischi geologici;
g) esprime pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-20