Capo I

Art. 15

Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne

In vigore dal 2 apr 1991
1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformità con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all', comma 2, della legge: a) curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunità economica europea e di altre istituzioni internazionali; b) possono destinare proprio personale, in posizione di comando, presso soggetti pubblici le cui attività di servizio e di ricerca attengano ai settori di rispettiva competenza; c) si avvalgono, mediante apposite convenzioni, della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni tecniche di amministrazioni, autorità, enti ed organismi, pubblici e privati, anche stranieri, che operano nei settori di rispettiva competenza, anche allo scopo di svolgere in comune attività strumentali alle proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli schemi di convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attività presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attività finalizzata al compimento di compiti istituzionali. 3. Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potrà parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attività di studio e ricerca dell'istituto presso cui è comandato. 4. Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell', comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-15

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