Capo I
Art. 19
Trattamento giuridico ed economico
In vigore dal 2 apr 1991
1. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.
2. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennità di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-19