Capo I

Art. 16

Dotazioni finanziarie

In vigore dal 2 apr 1991
1. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell' della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli della legge, si provvederà al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-16

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