Capo I

Art. 18

Abrogato

Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali

In vigore dal 11 apr 1993
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-18

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