Capo I
Art. 18
Abrogato18 / 29Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali
In vigore dal 11 apr 1993
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-18