Capo I

Art. 17

Trasferimento di beni e norme di funzionamento

In vigore dal 11 apr 1993
1. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalità previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106. 3. Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorità, enti ed organismi pubblici, indicati dall', comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell', comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo