Capo IISez. III

Art. 25

Organizzazione del Servizio nazionale dighe

In vigore dal 1 lug 2003
1. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo: Area 1 - Geotecnica: Settore 1 - Geologia applicata. Settore 2 - Geotecnica. Area 2 - Idraulica: Settore 3 - Idraulica e modelli. Settore 4 - Impianti tecnologici. Area 3 - Strutture: Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche. Settore 6 - Strutture. Area 4 - Informatica: Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli. Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati. Settore amministrativo. 2. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello periferico, nei seguenti uffici aventi competenza territoriale in base ai bacini idrografici: a) ufficio di Venezia: bacini idrografici sfocianti nel litorale adriatico a nord del Po e fino al confine con la Jugoslavia; b) ufficio di Milano: bacino idrografico del Po a valle della confluenza con il fiume Ticino; c) ufficio di Torino: bacino idrografico del Po, chiuso immediatamente a valle della confluenza con il fiume Ticino, nonché sui bacini liguri dal confine francese al Magra escluso; d) ufficio di Firenze: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Magra incluso al Fiora escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del Po fino al Conca incluso; e) ufficio di Perugia: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Fiora incluso al Tevere incluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico dal fiume Conca escluso al fiume Pescara incluso; f) ufficio di Napoli: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno a sud del Tevere fino al Lao escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del fiume Pescara escluso e nel mare Ionio a nord del fiume Sinni incluso; g) ufficio di Catanzaro: bacini idrografici della Calabria dal Lao incluso al Sinni escluso; h) ufficio di Palermo: bacini idrografici della Sicilia; i) ufficio di Cagliari: bacini idrografici della Sardegna. 3. Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2" e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85#art-25

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