Parte secondaTitolo quintoCapo I

Art. 132

Norme finali

In vigore dal 20 dic 1990
1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttività, è demandata ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero della Sanità, composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed A.N.C.I., che li definisce entro il 31 dicembre 1990, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale. 2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanità e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanità effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttività e per attività specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della funzione pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere. 3. A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo, derivanti dall'istituto della incentivazione della produttività di cui al comma 6 dell', non possono essere erogati se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche per la promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'. In caso di inerzia degli Enti si applica l', comma 10. 4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in relazione alla specificità delle realtà interessate, con riferimento al disposto di cui all', comma 6, viene demandata al Ministero della Sanità Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la titolarità ad attivare una commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal Ministero della Sanità, che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'A.N.C.I. L'attivazione di tale commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali interessate o delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-132

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