Parte secondaTitolo quintoCapo I

Art. 131

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici

In vigore dal 20 dic 1990
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici 1. Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttività per il personale degli Istituti Zooprofilattici è fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attività finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989. 2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste. 3. Il fondo così determinato è ripartito come previsto nella tabella di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.228.La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all' avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione 4. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è obblicatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attività di supporto alla vigilanza veterinaria permanente e zooprofilassi. A tale scopo le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da trasferire all'Istituto di riferimento per l'attività di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale laureato non medico adeguati incentivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-131

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