Parte seconda›Titolo sesto›Capo I
Art. 133
Norma transitoria per gli ex medici condotti
In vigore dal 20 dic 1990
1. La validità della normativa di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, integrato dall' del decreto del Ministro della Sanità 18 novembre 1987, n. 503, è prorogata fino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attività di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
2. Ai limitati effetti economici del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, al personale indicato nel comma 1 ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanità 18 novembre 1987, n. 503, è applicato con decorrenza dal 31 dicembre 1990 il meccanismo di ricostruzione economica già previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con riferimento ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall' del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di inquadramento. vedasi note agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-133