Parte seconda›Titolo sesto›Capo I
Art. 134
Disposizioni particolari
In vigore dal 20 dic 1990
1. Nell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti medici componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalità di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del debito orario).
2. Il comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di L. 2.000 per pasto".
3. Il comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali mediche, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede di accordo decentrato sono mantenute semprechè lo stanziamento già esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente".
4. L' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è così integrato:
a) dopo la lettera e) del comma 3 è inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.";
b) nel comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni, congressi e la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare n. 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica;"
c) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
"16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'ufficio di Direzione.".
5. Dopo il comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è aggiunto il seguente:
"7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanità, le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attività libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attività libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalità previste per le consulenze ed i consulti.".
6. Dopo l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti:
"La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-134