Parte secondaTitolo quintoCapo I

Art. 123

Tipologia e finalità dell'istituto

In vigore dal 20 dic 1990
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Dalla data 1› gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi: miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto; riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera; economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna; potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; miglioramento di altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale; pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da garantire maggiori spazi di prestazione dei servizi all'utenza ed un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata esterna; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed oraria delle prestazioni utilizzando le attività rese in plus- orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori) e nei presidi multizonali; d) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Il processo è così articolato: a) incentivazione ai sensi degli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. b) produttività per obiettivi. 7. In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-123

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