Parte seconda›Titolo quinto›Capo I
Art. 124
Finanziamento dei fondi di incentivazione
In vigore dal 20 dic 1990
1. Il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a), dell', è determinato annualmente dal 1 gennaio 1990, per singolo Ente, prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.
2. Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1 gennaio 1990, è incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrispondente anno.
3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiori esigenze assistenziali, il fondo come sopra determinato è incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della Sanità 8 agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non può essere superiore al 10' del fondo dell'anno precedente.
4. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che non trovano riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
6. Le Unità Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente all'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270,sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanaziamento dell'istituto della incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a),dell' nella misura utile ad attribuire a tutto il personale medico a tempo pieno due ore di plus- orario settimanale ed un'ora ai medici a tempo definito,al fine di favorire lo sviluppo della attività specialistica ambulatoriale all'interno della struttura e delle attività di prevenzione. A tal fine, le Unità Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per dodici mesi i relativi acconti al personale interessato, ai sensi dell', comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unità Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla Regione. I fondi necessari al finanziamento dei plus-orari di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attività specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Dal 1 gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è incrementato annualmente dalle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15' corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85' al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10' al fondo della categoria C) e del 5' al fondo della categoria D).
8. Le Regioni, sulla base della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale necessaria a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unità Sanitarie Locali, possono prevedere che, nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttività, qualora in alcune voci di spesa predeterminate si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo - limitatamente alle Unità Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilità per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.
9. Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite, come previsto nella tabella di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, modificata dall' dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie A) e B), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
10. Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell' è costituito dalla somma dei fondi delle singole Unità Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale può stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.
11. L'istituto di cui all', comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80' del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80', determinata in sede di accordo quadro regionale.
12. Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 11.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-124