Titolo VIII
Art. 85
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) Pene accessorie
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli , il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell' del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-85