Titolo VIIICapo Capo

Art. 88

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

In vigore dal 15 nov 1990
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, , comma 3) Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate 1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-88

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