Titolo VIIICapo Capo

Art. 91

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione

In vigore dal 28 feb 2006
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49. 2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell' attestante, ai sensi dell', la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49. 4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all', comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-91

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