Titolo II

Art. 24

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell' sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione. 2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-24

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