Titolo II

Art. 22

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate 1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall', adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-22

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