Titolo II
Art. 22
23 / 142(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Provvedimenti in caso di cessazione
delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall', adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-22