Titolo II
Art. 20
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) Rinnovo delle autorizzazioni
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell', ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-20