Titolo II

Art. 25

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

In vigore dal 15 nov 1990
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, , comma 1) Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità 1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. 2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. 3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-25

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