Titolo III
Art. 28
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1). Sanzioni
In vigore dal 6 feb 2016
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, , comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1).
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell', è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-28