Titolo VIII

Art. 86

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) Espulsione dello straniero condannato

In vigore dal 2 mar 1995
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Espulsione dello straniero condannato 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli , commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico. 3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell', il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s. del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita' sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-86

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