Titolo VIII

Art. 81

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-81

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