Titolo VIII
Art. 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Abbandono di siringhe
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-77