Titolo VIII

Art. 76

Abrogato

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Provvedimenti dell'autorità giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza

In vigore dal 6 giu 1993
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-76

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