Titolo VIII
Art. 84
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) Divieto di propaganda pubblicitaria
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall', anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-84