Titolo III
Art. 30
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 32, comma 1) Eccedenze di produzione
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, - legge 26 giugno 1990, n. 162 , comma 1)
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-30