Titolo I

Art. 15

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni 1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all', i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie. 2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-15

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