Titolo I

Art. 10

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis). Servizio centrale antidroga

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176, - bis). Servizio centrale antidroga 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia. 3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla coperazione nelle attività di polizia antidroga. 4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza. 5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all' e per l'avvio del potenziamento di cui all', comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-10

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