Titolo I
Art. 8
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall';
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall', oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-8