Titolo I
Art. 7
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) Obbligo di esibizione di documenti
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-7