Titolo I

Art. 12

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall' della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-12

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