Titolo XI

Art. 123

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari

In vigore dal 21 mag 2014
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari 1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli , viene trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell', su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali previste dall'. 1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-123

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo