Titolo XI
Art. 122
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
In vigore dal 21 mag 2014
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell', compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all' e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all', iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell' o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell' e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell' ovvero del provvedimento di cui all', comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Note all'articolo
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo).
- Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 28, lettera b)) che al comma 2 del presente articolo "le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente: «e»". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 28, lettera c)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-122