Art. 18
Permessi sindacali retribuiti
In vigore dal 7 ott 1995
1. I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.
2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell', non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.
3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-18