Art. 17
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
In vigore dal 7 ott 1995
1. L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-17