Art. 16

Attività culturali e ricreative

In vigore dal 15 giu 1990
1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica, che abbiano come finalità la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività possono essere demandate ai suddetti enti. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni. 4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all' del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-16

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