Art. 21

Norma finale di rinvio

In vigore dal 15 giu 1990
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-21

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