Art. 19

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

In vigore dal 7 ott 1995
1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all' è determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, è effettuata in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario è, in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale. 3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale. 5. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici. 6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all', possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo , ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresì in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-19

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