Art. 20
Igiene e sicurezza del lavoro
In vigore dal 15 giu 1990
1. L'amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è istituito apposito libretto sanitario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-20