Art. 14

Assenze obbligatorie

In vigore dal 15 giu 1990
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-14

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