Art. 9

Indennità integrativa speciale nella tredicesima mensilità

In vigore dal 15 giu 1990
1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. 2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmenteridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-9

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