Art. 6
Indennità pensionabile
In vigore dal 15 giu 1990
1. L'indennità prevista all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:
a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;
b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;
c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990.
2. A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-6