Art. 3
Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 12 ago 1990
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello IV....................... L. 264.000 " V........................... " 288.000 " VI.......................... " 330.000 " VI- bis........................ " 357.000 " VII.......................... " 384.000 " VIII......................... " 462.000 " IX........................ " 508.200
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall', comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-3